L’articolo 27 dell’Ordinanza sugli appalti pubblici stabilisce che i committenti che sottostanno al diritto federale in materia di appalti pubblici sono tenuti a pubblicare una volta all’anno in forma elettronica le commesse pubbliche di importo uguale o superiore a 50 000 franchi. In coordinamento con gli altri committenti a livello della Confederazione, il Consiglio dei PF pubblica la sua lista per l’anno 2021.