Compiti del Consiglio dei PF

Il Consiglio dei PF è responsabile della direzione strategica del Settore dei PF e si fa carico della sorveglianza sulle relative istituzioni.

Organo di direzione strategica del Settore dei PF

Il Consiglio dei PF definisce la strategia del Settore dei PF nell’ambito del Mandato di prestazioni, rappresenta il Settore dei PF nei confronti del mondo politico e delle autorità della Confederazione, emana disposizioni sulla supervisione ed esercita la supervisione strategica, approva i piani di sviluppo delle istituzioni operanti nel Settore dei PF, ne controlla l’esecuzione ed esercita la sorveglianza sul Settore dei PF (art. 25 Legge sui PF). Conclude accordi sugli obiettivi con i due PF e i quattro istituti di ricerca e ripartisce i mezzi finanziari della Confederazione in base alle proposte budgetarie delle istituzioni. Al Consiglio competono anche le operazioni elettorali, tra cui la preparazione delle elezioni: esso sottopone al Consiglio federale proposte per la nomina dei presidenti dei due PF e dei direttori dei quattro istituti di ricerca ed elegge i restanti membri delle direzioni dei due PF e dei quattro istituti di ricerca. Da ultimo, designa il corpo professorale su proposta dei presidenti dei due PF.

Organo di sorveglianza sulle istituzioni del Settore dei PF

Oltre al compito di gestione strategica, il Consiglio dei PF esercita la propria funzione di sorveglianza attraverso i seguenti strumenti: reporting periodico delle istituzioni in merito alle risorse (finanze, personale, immobili), rendiconto annuale delle istituzioni sul grado di realizzazione del Mandato di prestazioni conformemente all’accordo sugli obiettivi, colloqui annuali tra il Consiglio dei PF e le istituzioni (cosiddetti dialoghi) nell’ambito della supervisione strategica e rapporti delle istituzioni nel quadro dei loro sistemi di gestione dei rischi. Il servizio Revisione interna dello stato maggiore del Consiglio dei PF, inoltre, valuta i processi di gestione dei rischi, il sistema di controllo interno e i processi di governance delle istituzioni rendendone conto al Consiglio dei PF, in particolare al suo comitato di audit.

Modalità di lavoro del Consiglio dei PF

Il Consiglio dei PF svolge il proprio compito sotto la direzione del presidente, sulla base di un regolamento interno pubblicato nella Raccolta sistematica della Confederazione. Il presidente è affiancato dal vicepresidente, dagli altri membri del Consiglio e dallo stato maggiore del Consiglio dei PF. Di norma, il Consiglio dei PF tiene cinque sedute ordinarie all’anno della durata di uno o due giorni. Tra i punti trattati nel corso di tali consessi si annoverano discussioni in materia di strategia e budget, reporting, proposte elettorali all’attenzione del Consiglio federale, nomine di docenti ed elezione degli esponenti degli organi direttivi delle sei istituzioni. Il Consiglio prevede altresì ulteriori sette giornate all’anno per i dialoghi con le istituzioni del Settore dei PF. Due volte all’anno, inoltre, si svolgono riunioni al vertice tra il presidente del Consiglio dei PF, i capi dei Dipartimenti competenti, il segretario generale del DEFR, il Segretario di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione e il direttore dell’Amministrazione federale delle finanze. Il presidente del Consiglio dei PF si impegna altresì a partecipare a colloqui individuali periodici con i presidenti dei PF e i direttori degli istituti di ricerca, durante i quali questi ultimi riferiscono in merito allo sviluppo strategico della rispettiva istituzione.

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