Vigilanza, audit interno & gestione dei rischi

In veste di organo strategico di direzione, il Consiglio dei PF sorveglia il raggiungimento degli obiettivi strategici convenuti delle istituzioni. Inoltre, esercita la sorveglianza sul Settore dei PF. Egli sintetizza i risultati delle sue attività di vigilanza nel suo rapporto annuale.

Audit interno

Il Consiglio dei PF dispone di un audit interno che esegue la revisione interna delle istituzioni del Settore dei PF. La revisione interna punta alla creazione di valore aggiunto e al miglioramento delle attività aziendali. Nell’ambito della sua attività indipendente e oggettiva, l’audit interno supporta le istituzioni nel raggiungimento dei loro obiettivi, valutando e aiutando a migliorare – mediante un metodo sistematico e comprovato – l’efficacia della gestione dei rischi, i sistemi di comando e controllo interni e i processi di governance. I criteri dell’attività di vigilanza sono la regolarità, la legittimità, l’economicità e l’efficacia. L’audit interno si attiene alle direttive della Confederazione e in particolare agli standard dell’associazione professionale internazionale degli auditor interni (Institute of Internal Auditors, IIA).

L’audit interno svolge le proprie mansioni in modo indipendente e autonomo. Esso è subordinato a livello amministrativo al presidente del Consiglio dei PF e integrato a livello operativo nel comitato di audit del Consiglio dei PF.

Gestione dei rischi

In linea con l’autonomia delle sei istituzioni, sancita nella Legge sui PF che funge da base delle prestazioni di insegnamento, ricerca e trasferimento di sapere e tecnologia, ogni istituzione è responsabile della gestione dei rischi esistenti all’interno del proprio settore. I presidenti dei due politecnici federali e i direttori dei quattro istituti di ricerca si assumono pertanto la piena responsabilità per la gestione dei rischi all’interno della propria istituzione.

Nell’ambito del loro rendiconto annuale, le istituzioni informano il Consiglio dei PF sui loro rischi principali, in particolare su entità, portata ed effetti potenziali di tali rischi. Le istituzioni hanno inoltre l’obbligo di informare il Consiglio dei PF immediatamente e opportunamente su eventuali modifiche eccezionali dei rischi o su sinistri straordinari. Una volta all’anno gli elenchi dei rischi del settore dei PF vengono inoltrati al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca.

Autorità di ricorso

Il Settore dei PF dispone di una Commissione di ricorso, un tribunale amministrativo speciale di prima istanza che delibera in merito a ricorsi contro decisioni di organi del Settore dei PF. I ricorsi riguardano prevalentemente il diritto del personale e universitario. Le decisioni della Commissione di ricorso dei PF possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo federale.

La Commissione è un’autorità giudiziaria indipendente composta da sette membri prescelti dal Consiglio dei PF. Ha sede a Berna.

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